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Codice Civile

Art. 166 — Capacita' dell'inabilitato

ELI /it/codice-civile/art/166parte di Codice Civile
Art. 166. (Capacita' dell'inabilitato). Per la validita' delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale e' stato promosso giudizio di inabilitazione, e' necessaria l'assistenza del curatore gia' nominato. Se questi non e' stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

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