Codice Civile
Art. 1650 — Morte dell'affittuario
Art. 1650. (Morte dell'affittuario). Nel caso di morte dell'affittuario, fermo quanto e' disposto dall'art. 1627, il locatore puo' sostituirsi immediatamente agli eredi nella conduzione del fondo. In tal caso egli ha diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate.
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