Codice Civile
Art. 1644 — Accrescimenti e frutti del bestiame
Art. 1644. (Accrescimenti e frutti del bestiame). L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva. Il letame pero' deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
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