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Art. 1637 — Accollo di casi fortuiti

ELI /it/codice-civile/art/1637parte di Codice Civile
Art. 1637. (Accollo di casi fortuiti). L'affittuario puo', con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili. E' nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.

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