Codice Civile
Art. 1626 — Incapacita' o insolvenza dell'affittuario
Art. 1626. (Incapacita' o insolvenza dell'affittuario). L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
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