Codice Civile
Art. 1623 — Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale
Art. 1623. (Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale). Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell'autorita' riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, puo' essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell'autorita'.
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