Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1623
Codice Civile

Art. 1623 — Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale

ELI /it/codice-civile/art/1623parte di Codice Civile
Art. 1623. (Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale). Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell'autorita' riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, puo' essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell'autorita'.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1622 Art. 1624 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.