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Art. 162 — Forma delle convenzioni matrimoniali e loro immutabilita'

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Art. 162. (Forma delle convenzioni matrimoniali e loro immutabilita'). Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'. Non possono essere mutate dopo la celebrazione del matrimonio. Possono essere stipulate dopo la celebrazione del matrimonio nei casi previsti dalla legge, purche' non alterino le convenzioni matrimoniali gia' stabilite.

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