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Art. 1604 — Vendita della cosa locata con patto di riscatto

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Art. 1604. (Vendita della cosa locata con patto di riscatto). Il compratore con patto di riscatto non puo' esercitare la facolta' di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.

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