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Art. 1585 — Garanzia per molestie

ELI /it/codice-civile/art/1585parte di Codice Civile
Art. 1585. (Garanzia per molestie). Il locatore e' tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non e' tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolta' di agire contro di essi in nome proprio.

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