Codice Civile
Art. 1577 — Necessita' di riparazioni
Art. 1577. (Necessita' di riparazioni). Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi e' tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore puo' eseguirle direttamente, salvo rimborso, purche' ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
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