Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1569
Codice Civile

Art. 1569 — Contratto a tempo indeterminato

ELI /it/codice-civile/art/1569parte di Codice Civile
Art. 1569. (Contratto a tempo indeterminato). Se la durata della somministrazione non e' stabilita, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1568 Art. 1570 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.