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Art. 1556 — Nozione

ELI /it/codice-civile/art/1556parte di Codice Civile
Art. 1556. (Nozione). Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

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