Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1553
Codice Civile

Art. 1553 — Evizione

ELI /it/codice-civile/art/1553parte di Codice Civile
Art. 1553. (Evizione). Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1552 Art. 1554 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.