Codice Civile
Art. 1551 — Inadempimento
Art. 1551. (Inadempimento). In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali. Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene cio' che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
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