Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1546
Codice Civile

Art. 1546 — Responsabilita' per debiti ereditari

ELI /it/codice-civile/art/1546parte di Codice Civile
Art. 1546. (Responsabilita' per debiti ereditari). Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1545 Art. 1547 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.