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Art. 1538 — Vendita a corpo

ELI /it/codice-civile/art/1538parte di Codice Civile
Art. 1538. (Vendita a corpo). Nei casi in cui il prezzo e' determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.

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