Codice Civile
Art. 1535 — Proroga dei contratti a termine
Art. 1535. (Proroga dei contratti a termine). Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, e' dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.
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