Codice Civile
Art. 1525 — Inadempimento del compratore
Art. 1525. (Inadempimento del compratore). Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non da' luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.
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