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Art. 1521 — Vendita a prova

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Art. 1521. (Vendita a prova). La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.

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