Codice Civile
Art. 1505 — Diritti costituiti dal compratore sulla cosa
Art. 1505. (Diritti costituiti dal compratore sulla cosa). Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma e' tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purche' abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.
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