Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1492
Codice Civile

Art. 1492 — Effetti della garanzia

ELI /it/codice-civile/art/1492parte di Codice Civile
Art. 1492. (Effetti della garanzia). Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore puo' domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta e' irrevocabile quando e' fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata e' perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece e' perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non puo' domandare che la riduzione del prezzo.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1491 Art. 1493 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.