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Art. 1488 — Effetti dell'esclusione della garanzia

ELI /it/codice-civile/art/1488parte di Codice Civile
Art. 1488. (Effetti dell'esclusione della garanzia). Quando e' esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore puo' pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese. Il venditore e' esente anche da quest'obbligo quando la vendita e' stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

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