Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1477
Codice Civile

Art. 1477 — Consegna della cosa

ELI /it/codice-civile/art/1477parte di Codice Civile
Art. 1477. (Consegna della cosa). La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volonta' delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprieta' a all'uso della cosa venduta.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1476 Art. 1478 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.