Codice Civile
Art. 1471 — Divieti speciali di comprare
Art. 1471. (Divieti speciali di comprare). Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, ne' direttamente ne' per interposta persona: 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; 2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorita' amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395. Nei primi due casi l'acquisto e' nullo; negli altri e' annullabile.
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