Codice Civile
Art. 1464 — Impossibilita' parziale
Art. 1464. (Impossibilita' parziale). Quando la prestazione di una parte e' divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puo' anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.
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