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Art. 1462 — Clausola limitativa della proponibilita' di eccezioni

ELI /it/codice-civile/art/1462parte di Codice Civile
Art. 1462. (Clausola limitativa della proponibilita' di eccezioni). La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non puo' opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullita', di annullabilita' e di rescissione del contratto. Nei casi in cui la clausola e' efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, puo' tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione.

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