Codice Civile
Art. 1449 — Prescrizione
Art. 1449. (Prescrizione). L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947. La rescindibilita' del contratto non puo' essere opposta in via di eccezione quando l'azione e' prescritta.
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