Codice Civile
Art. 1432 — Mantenimento del contratto rettificato
Art. 1432. (Mantenimento del contratto rettificato). La parte in errore non puo' domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalita' del contratto che quella intendeva concludere.
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