Codice Civile
Art. 1425 — Incapacita' delle parti
Art. 1425. (Incapacita' delle parti). Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
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