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Codice Civile

Art. 1403 — Forme e pubblicita'

ELI /it/codice-civile/art/1403parte di Codice Civile
Art. 1403. (Forme e pubblicita'). La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge. Se per il contratto e' richiesta a determinati effetti una forma di pubblicita', deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.

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