Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1398
Codice Civile

Art. 1398 — Rappresentanza senza potere

ELI /it/codice-civile/art/1398parte di Codice Civile
Art. 1398. (Rappresentanza senza potere). Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facolta' conferitegli, e' responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validita' del contratto.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1397 Art. 1399 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.