Codice Civile
Art. 1386 — Caparra penitenziale
Art. 1386. (Caparra penitenziale). Se nel contratto e' stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
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