Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1384
Codice Civile

Art. 1384 — Riduzione della penale

ELI /it/codice-civile/art/1384parte di Codice Civile
Art. 1384. (Riduzione della penale). La penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e' stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1383 Art. 1385 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.