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Art. 1381 — Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo

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Art. 1381. (Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo). Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo e' tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

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