Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1372
Codice Civile

Art. 1372 — Efficacia del contratto

ELI /it/codice-civile/art/1372parte di Codice Civile
Art. 1372. (Efficacia del contratto). Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1371 Art. 1373 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.