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Art. 136 — Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile

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Art. 136. (Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile). L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

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