Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1355
Codice Civile

Art. 1355 — Condizione meramente potestativa

ELI /it/codice-civile/art/1355parte di Codice Civile
Art. 1355. (Condizione meramente potestativa). E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta' dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1354 Art. 1356 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.