Codice Civile
Art. 1355 — Condizione meramente potestativa
Art. 1355. (Condizione meramente potestativa). E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volonta' dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
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