Codice Civile
Art. 1338 — Conoscenza delle cause d'invalidita'
Art. 1338. (Conoscenza delle cause d'invalidita'). La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidita' del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte e' tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validita' del contratto.
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