Codice Civile
Art. 1327 — Esecuzione prima della risposta dell'accettante
Art. 1327. (Esecuzione prima della risposta dell'accettante). Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto e' concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, e' tenuto al risarcimento del danno.
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