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Art. 1312 — Pagamento separato dei frutti o degli interessi

ELI /it/codice-civile/art/1312parte di Codice Civile
Art. 1312. (Pagamento separato dei frutti o degli interessi). Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che e' a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

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