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Art. 1308 — Costituzione in mora

ELI /it/codice-civile/art/1308parte di Codice Civile
Art. 1308. (Costituzione in mora). La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310. La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

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