Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1302
Codice Civile

Art. 1302 — Compensazione

ELI /it/codice-civile/art/1302parte di Codice Civile
Art. 1302. (Compensazione). Ciascuno dei debitori in solido puo' opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo. A uno dei creditori in solido il debitore puo' opporre in compensazione cio' che gli e' dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1301 Art. 1303 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.