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Art. 130 — Atto di celebrazione del matrimonio

ELI /it/codice-civile/art/130parte di Codice Civile
Art. 130. (Atto di celebrazione del matrimonio). Nessuno puo' reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile. Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

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