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Art. 1298 — Rapporti interni tra debitori o creditori solidali

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Art. 1298. (Rapporti interni tra debitori o creditori solidali). Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

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