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Art. 1296 — Scelta del creditore per il pagamento

ELI /it/codice-civile/art/1296parte di Codice Civile
Art. 1296. (Scelta del creditore per il pagamento). Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non e' stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

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