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Art. 1293 — Modalita' varie dei singoli rapporti

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Art. 1293. (Modalita' varie dei singoli rapporti). La solidarieta' non e' esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalita' diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalita' diverse di fronte ai singoli creditori.

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