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Art. 1286 — Facolta' di scelta

ELI /it/codice-civile/art/1286parte di Codice Civile
Art. 1286. (Facolta' di scelta). La scelta spetta al debitore, se non e' stata attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta e' fatta da un terzo. Se la scelta deve essere fatta da piu' persone, il giudice puo' fissare loro un termine. Se la scelta non e' fatta nel termine stabilito, essa e' fatta dal giudice.

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