Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1269
Codice Civile

Art. 1269 — Delegazione di pagamento

ELI /it/codice-civile/art/1269parte di Codice Civile
Art. 1269. (Delegazione di pagamento). Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi puo' obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non e' tenuto ad accettare l'incarico, ancorche' sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1268 Art. 1270 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.