Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1266
Codice Civile

Art. 1266 — Obbligo di garanzia del cedente

ELI /it/codice-civile/art/1266parte di Codice Civile
Art. 1266. (Obbligo di garanzia del cedente). Quando la cessione e' a titolo oneroso, il cedente e' tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. Se la cessione e' a titolo gratuito, la garanzia e' dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1265 Art. 1267 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.