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Codice Civile

Art. 1253 — Effetti della confusione

ELI /it/codice-civile/art/1253parte di Codice Civile
Art. 1253. (Effetti della confusione). Quando le qualita' di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

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